Art. 2147 c.c.
Obblighi del mezzadro
[1]Il mezzadro e' obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.
[2]E' a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva