Art. 2148 c.c.
Obblighi di residenza e di custodia
[1]Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica.
[2]Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttivita'. Egli deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non puo', senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attivita' a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva