Art. 2150 c.c.
Rappresentanza della famiglia colonica
[1]Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta, nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica.
[2]Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva