Art. 2152 c.c.
Miglioramenti
[1]Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacita' lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
[2]La misura del compenso, se non e' stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, e' determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva