Art. 2156 c.c.
Vendita dei prodotti
[1]La vendita dei prodotti, che in conformita' degli usi non si dividono in natura, e' fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
[2]La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva