Art. 2161 c.c.
Libretto colonico
[1]Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti.
[2]Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
[3]Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
[4]Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva