Art. 2162 c.c.
Efficacia probatoria del libretto colonico
[1]Le annotazioni eseguite sui due esemplari del libretto colonico fanno prova a favore e contro ciascuno dei contraenti, se il mezzadro non ha reclamato entro novanta giorni dalla consegna del libretto fattagli dal concedente.
[2]Se una delle parti non presenta il proprio libretto, fa fede quello presentato.
[3]In ogni caso le annotazioni delle partite fanno prova contro chi le ha scritte.
[4]Con la sottoscrizione delle parti alla chiusura annuale del conto colonico, questo s'intende approvato. Le risultanze del conto possono essere impugnate soltanto per errori materiali, omissioni, falsita' e duplicazioni di partite entro novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva