Art. 2165 c.c.
Durata
[1]La colonia parziaria e' contratta per il tempo necessario affinche' il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
[2]Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non puo' avere una durata inferiore a due anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva