Art. 2167 c.c.
Obblighi del colono
[1]Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione.
[2]Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva