Art. 2168 c.c.
Morte di una delle parti
[1]La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.
[2]In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva