Art. 216 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Erano sorti dubbi sulla opportunità di mantenere questo istituto, che è praticato solo in poche regioni e tende anzi a cadere in desuetudine. Senonchè è stato considerato che la comunione risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, poichè assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione nella società familiare. Per verità, se non era giustificata la riforma proposta dalla Commissione Reale, che aveva esteso la portata della comunione e incoraggiata largamente la costituzione convenzionale di essa, non sarebbe neppure opportuno sopprimere un istituto, che può dare felici risultati specialmente per garentire la condizione della moglie di fronte al marito. 131. Era stato suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione nei registri immobiliari dell'acquisto di immobili effettuato dall'uno o dall'altro coniuge durante la comunione, che invece, secondo l'art. 214 del progetto (218 del nuovo testo), era soltanto facoltativa. Non si è creduto opportuno di accogliere la proposta, perchè la inosservanza di tale obbligo sarebbe priva di sanzione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 130
L'art. 216 del progetto riproduceva la norma dell'art. 1438 del codice del 1865, secondo la quale il marito può alienare o ipotecare i beni della comunione, purchè a titolo oneroso. Per garantire la moglie da eventuali abusi del marito è stato chiesto di ripristinare il sistema del progetto preliminare, per cui il marito non poteva alienare o ipotecare i beni senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale. Senonchè, come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo, è necessario assicurare al marito una posizione di preminenza nell'amministrazione della comunione, per non infirmare l'unità economica della famiglia e non impacciare l'amministrazione stessa. Non è giustificata la preoccupazione di possibili abusi da parte del marito, poichè, in questa ipotesi, è prevista la separazione dei beni. Per le ragioni già dette a proposito dell'art. 185 sull'amministrazione della dote, non si è ritenuto di sostituire nell'art. 222, al concetto di lontananza del marito, quello di impedimento anche temporaneo, perchè la moglie possa essere autorizzata ad assumere l'amministrazione dei beni della comunione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 132
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art216 · fonte su Normattiva