Art. 2172 c.c.Durata del contratto

[1]Se nel contratto non e' stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

[2]Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

[3]Se non e' data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2172 · fonte su Normattiva