Art. 2174 c.c.
Obblighi del soccidario
[1]Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
[2]Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva