Art. 2178 c.c.
Accrescimenti, prodotti, utili e spese
[1]Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
[2]E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva