Art. 2181 c.c.
Prelevamento e divisione al termine del contratto
[1]Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.
[2]Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita' e all'eta', sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di piu' si divide a norma dell'art. 2178.
[3]Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva