Art. 2182 c.c.
Conferimento del bestiame
[1]Nella soccida parziaria il bestiame e' conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
[2]Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva