Art. 2184 c.c. — Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva