Art. 2188 c.c.Registro delle imprese

[1]E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

[2]Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

[3]Il registro e' pubblico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2188 · fonte su Normattiva