Art. 2188 c.c. — Registro delle imprese
[1]E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
[2]Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
[3]Il registro e' pubblico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva