Art. 200
[1]Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale e per le societa' soggette a registrazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
[2]Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
[3]Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese, la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva