Art. 2189 c.c.
Modalita' dell'iscrizione
[1]Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.
[2]Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
[3]Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi puo' ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva