Art. 219 c.c.
Prova della proprieta' dei beni
[1]((Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene.
[2]I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva