Art. 2192 c.c.
Ricorso contro il decreto del giudice del registro
[1]Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
[2]Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva