Art. 2193 c.c.
Efficacia dell'iscrizione
[1]I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
[2]L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta.
[3]Sono salve le disposizioni particolari della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva