Art. 2194 c.c.
Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva