Art. 2200 c.c.
Societa'
[1]Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le societa' cooperative, anche se non esercitano un'attivita' commerciale.
[2]L'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva