Art. 2202 c.c.
Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Gli articoli 2196 e 2197 stabiliscono le modalità dell'iscrizione, e cioè i limiti di tempo e gli elementi da indicare: precisamente, l'art. 2196 contiene le norme relative all'iscrizione dell'impresa e il successivo art. 2197 quelle relative all'iscrizione delle sedi secondarie. L'art. 2198 si limita a disciplinare l'obbligo dell'iscrizione dei provvedimenti relativi all'esercizio di un'impresa commerciale da parte del minore emancipato o dell'inabilitato ovvero nell'interesse del minore non emancipato o dell'interdetto, mentre la disciplina dei relativi provvedimenti di autorizzazione e di revoca è stata trasportata in sede più adatta (articoli 320, 371, 397, 424 e 425). L'art. 2199 stabilisce l'obbligo dell'imprenditore di indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro delle imprese presso il quale è iscritto, onde assicurare ai terzi facile conoscenza dell'ufficio presso il quale viene effettuata tutta la pubblicità relativa all'impresa. Gli articoli su citati si riferiscono agli imprenditori individuali, dato che l'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI (art. 2200, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 906
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2202 · fonte su Normattiva