Art. 2205 c.c.
Obblighi dell'institore
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva