Art. 2207 c.c.
Modificazione e revoca della procura
[1]Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
[2]In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva