Art. 2208 c.c.
Responsabilita' personale dell'institore
L'institore e' personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo' agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva