Art. 220 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 216 del progetto riproduceva la norma dell'art. 1438 del codice del 1865, secondo la quale il marito può alienare o ipotecare i beni della comunione, purchè a titolo oneroso. Per garantire la moglie da eventuali abusi del marito è stato chiesto di ripristinare il sistema del progetto preliminare, per cui il marito non poteva alienare o ipotecare i beni senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale. Senonchè, come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo, è necessario assicurare al marito una posizione di preminenza nell'amministrazione della comunione, per non infirmare l'unità economica della famiglia e non impacciare l'amministrazione stessa. Non è giustificata la preoccupazione di possibili abusi da parte del marito, poichè, in questa ipotesi, è prevista la separazione dei beni. Per le ragioni già dette a proposito dell'art. 185 sull'amministrazione della dote, non si è ritenuto di sostituire nell'art. 222, al concetto di lontananza del marito, quello di impedimento anche temporaneo, perchè la moglie possa essere autorizzata ad assumere l'amministrazione dei beni della comunione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 132
Gli articoli 223 e 224 regolano la responsabilità per debiti del patrimonio comune, colmando una lacuna del vecchio codice. Non si è accolto il suggerimento di sopprimere il secondo comma dell'art. 224 (art. 220 del progetto); esso è sembrato opportuno per chiarire la portata dell'articolo precedente. Quanto poi alla proposta di stabilire che i beni della comunione rispondono per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto, si è rilevato che, in ordine alle obbligazioni contratte dal marito successivamente alla costituzione della comunione, esse sono già considerate dalla norma del 1° comma dell'art. 224, che si riferisce a tutte le obbligazioni del marito; circa poi le obbligazioni anteriori alla costituzione, non è sembrato giustificato far distinzione tra quelle contrattuali e quelle ex delicto, in quanto il sistema generale della nostra legislazione non stabilisce una preferenza delle obbligazioni extracontrattuali in confronto alle altre. Varrà quindi sempre la regola sancita dal capoverso dell'articolo in esame, secondo la quale i creditori possono agire solo sui beni del proprio debitore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 133
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art220 · fonte su Normattiva