Art. 2212 c.c.
Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
[1]Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
[2]Sono altresi' legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva