Art. 2213 c.c.
Poteri dei commessi preposti alla vendita
[1]I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
[2]Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva