Art. 2214 c.c.
Libri obbligatori e altre scritture contabili
[1]L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
[2]Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
[3]Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva