Art. 2219 c.c.
Tenuta della contabilita'
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva