Art. 2220 c.c. — Conservazione delle scritture contabili
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[1]Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
[2]Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 11 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva