Art. 2220 c.c.Conservazione delle scritture contabili

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[1]Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

[2]Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 11 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2220 · fonte su Normattiva