Art. 2224 c.c. — Esecuzione dell'opera
[1]Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente puo' fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
[2]Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva