Art. 26Inesecuzione del giudicato amministrativo

Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento puo' essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi ai giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano gia' verificati.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art26 · fonte su Normattiva