Art. 2225 c.c.
Corrispettivo
Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva