Art. 222 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Gli articoli 223 e 224 regolano la responsabilità per debiti del patrimonio comune, colmando una lacuna del vecchio codice. Non si è accolto il suggerimento di sopprimere il secondo comma dell'art. 224 (art. 220 del progetto); esso è sembrato opportuno per chiarire la portata dell'articolo precedente. Quanto poi alla proposta di stabilire che i beni della comunione rispondono per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto, si è rilevato che, in ordine alle obbligazioni contratte dal marito successivamente alla costituzione della comunione, esse sono già considerate dalla norma del 1° comma dell'art. 224, che si riferisce a tutte le obbligazioni del marito; circa poi le obbligazioni anteriori alla costituzione, non è sembrato giustificato far distinzione tra quelle contrattuali e quelle ex delicto, in quanto il sistema generale della nostra legislazione non stabilisce una preferenza delle obbligazioni extracontrattuali in confronto alle altre. Varrà quindi sempre la regola sancita dal capoverso dell'articolo in esame, secondo la quale i creditori possono agire solo sui beni del proprio debitore.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 133
Nell'art. 226 non è stata preveduta, oltre l'inabilitazione, l'interdizione del marito, come causa di separazione dei beni, perchè l'interdizione costituisce una ragione di impedimento del marito per cui la moglie può assumere l'amministrazione dei beni della comunione e può eventualmente disporre di essi ai sensi dell'art. 222. La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo, secondo la quale la separazione stragiudiziale è nulla, si ispira al principio della protezione accordata all'istituto della comunione nel superiore interesse della famiglia. Non sarebbe, quindi, opportuno riconoscere la validità di una separazione avente per base il semplice consenso dei coniugi, anche se successivamente omologata dal tribunale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 134
In ordine all'art. 227 era stato proposto che si parlasse di rinunzia ai beni in comunione, anzichè di rinunzia alla comunione. Non è però sembrata accettabile la nuova formula, perchè nell'ipotesi qui considerata la comunione è già sciolta e si tratta di una rinunzia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. Si è Mantenuto quindi il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice. È stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 222. Si è ritenuto inopportuno l'emendamento, perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che la moglie è normalmente estranea all'amministrazione e, nei casi previsti dall'art. 222, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni. Della filiazione. DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA. Dello stato di figlio legittimo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art222 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 135