Art. 2231 c.c.
Mancanza d'iscrizione
[1]Quando l'esercizio di un'attivita' professionale e' condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento della retribuzione.
[2]La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilita' del lavoro compiuto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva