Art. 2232 c.c. — Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva