Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale - Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento - Compensazione d’ufficio dei crediti accertati - Ammissibilità - Fondamento.
L'accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d'ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale.
Cass. civ. n. 2752/2026Sez. 2Rv. 677432-01
Riguarda ancheart. 1241 Codice civile
Precedenti: 666238-01, 670497-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento del danno - Accoglimento sulla base di una delle condotte illecite prospettate dall'attore - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento - Specifica individuazione, da parte dell'attore, della condotta illecita del convenuto - Irrilevanza. · PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.
Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione con cui venga accolta la domanda di risarcimento del danno sulla base di una qualsiasi delle condotte illecite del convenuto ritualmente allegate e debitamente provate dall'attore, a nulla rilevando che quest'ultimo avesse ravvisato l'illiceità in un differente atto o fatto del convenuto medesimo, posto che il giudizio di illiceità di una condotta integra una valutazione giuridica e non di fatto.
Cass. civ. n. 1785/2026Sez. 3Rv. 677703-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civile
Precedenti: 669718-01, 670519-01, 670531-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Responsabilità della struttura sanitaria - Oneri di allegazione - Contenuto - Conseguenze sull’accertamento del nesso causale. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
In tema di responsabilità sanitaria, l'onere di allegazione dell'attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l'attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata - secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza - la derivazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.
Cass. civ. n. 284/2026Sez. 3Rv. 677669-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 672244-01, 647953-01, 670791-01, 670399-02
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Fatti costitutivi - Individuazione - Condizioni - Fatti comuni alle parti - Elementi indispensabili a definire il thema decidendum - Sufficienza - Ulteriori specificazioni - Necessità - Esclusione - Mutatio libelli ed emendatio libelli - Esclusione - Fattispecie.
L'individuazione dei fatti costitutivi della domanda va effettuata sulla base dei soli elementi indispensabili a definire l'oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, tenendo conto di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, restando, invece, irrilevanti ulteriori specificazioni o particolari, la cui introduzione in giudizio non integra, pertanto, una inammissibile mutatio o emendatio libelli né un travalicamento da parte del giudice dei limiti della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte dell'originaria domanda di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al lavoratore e del pacifico sussistere, per tutto il periodo interessato, di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti, integrasse una mutatio o emendatio libelli la successiva specificazione del tipo di servizio cui il lavoratore era stato, nel tempo, adibito).
Cass. civ. n. 74/2026Sez. LRv. 677399-01
Riguarda ancheart. 414 Codice di procedura civileart. 2087 Codice civile
Precedenti: 633977-01, 667157-01, 609581-01, 635536-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del Tribunale che, a fronte della richiesta di liquidazione dei compensi di un avvocato e dichiarata la nullità della procura alle liti per contrarietà a norma imperativa, in quanto conferita su foglio firmato in bianco senza la preventiva indicazione del difensore, aveva accolto la domanda sull'assunto del conferimento del mandato professionale allo studio associato del quale l'istante era partecipe, in assenza di allegazione delle parti circa l'esistenza dell'associazione e il conferimento dell'incarico alla stessa).
Cass. civ. n. 34063/2025Sez. 2Rv. 677169-01
Riguarda ancheart. 2232 Codice civile
Precedenti: 673680-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Omesso rilievo officioso in primo grado - Possibilità di rilievo d'ufficio nel giudizio di appello - Limiti - Fattispecie.
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati e provati dalle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rilevato la nullità di un contratto di fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, nonostante la mancata rituale produzione in giudizio del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, erroneamente qualificato alla stregua di fatto notorio).
Cass. civ. n. 34049/2025Sez. 3Rv. 677194-01
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 675464-01, 674164-01, 673876-01, 633509-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Omessa liquidazione delle spese di primo grado - Appello sul merito della domanda - Accoglimento - Liquidazione officiosa delle spese di primo grado - Esclusione - Fondamento.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Cass. civ. n. 33669/2025Sez. 3Rv. 677137-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 329 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 342 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 648466-01, 673210-01
MANDATO - "POST MORTEM" - SPEDIZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SPEDIZIONIERE - VETTORE Contratto di spedizione - Assunzione della qualità di vettore da parte dello spedizioniere - Condizioni ex art. 1741 cod. civ. - Rilevanza a tal fine della girata della polizza di carico - Esclusione.
In materia di contratto di spedizione, lo spedizioniere che assuma un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui verso un corrispettivo acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 c.c., implicando l'accertamento di tale rapporto un'indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, la quale non è soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, dal momento che quest'ultima, in quanto titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Cass. civ. n. 33690/2025Sez. 3Rv. 677183-01
Riguarda ancheart. 1678 Codice civileart. 1737 Codice civileart. 1741 Codice civileart. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 631759-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione di un provvedimento giurisdizionale - Atto diverso - Riproduzione o rinvio - Ammissibilità - Condizioni.
La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il contenuto di un atto diverso (di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi) o ad esso rinviare, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie".
Cass. civ. n. 32224/2025Sez. 1Rv. 676695-01
Riguarda ancheart. 132 Codice di procedura civile
Precedenti: 670874-01, 663805-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Dovere del giudice di liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Richiesta specifica - Necessità - Esclusione - Richiesta di compensazione della parte vincitrice - Rilevanza - Fondamento.
Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.
Cass. civ. n. 30256/2025Sez. 2Rv. 676319-01
Riguarda ancheart. 91 Codice di procedura civileart. 92 Codice di procedura civile
Precedenti: 649173-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Erronea dichiarazione di contumacia in appello - Ricorso per cassazione - Violazione dell’art. 112 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.
In ipotesi di erronea dichiarazione di contumacia in appello, pur in presenza di una rituale costituzione, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte deduca la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovendo individuarsi il rimedio esperibile nella revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., per errore sul fatto - contraddetto dalla realtà processuale - della mancata costituzione in giudizio.
Cass. civ. n. 30171/2025Sez. 3Rv. 676895-01
Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civile
Precedenti: 656943-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d’appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
Cass. civ. n. 28083/2025Sez. 1Rv. 676225-01
Riguarda ancheart. 342 Codice di procedura civileart. 346 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 333 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 653896-01
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Ordinario giudizio di cognizione - Valutazione autonoma della fondatezza della domanda - Necessità - Specifica ed espressa domanda del ricorrente - Necessità - Esclusione.
L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
Cass. civ. n. 26586/2025Sez. 1Rv. 676365-01
Riguarda ancheart. 643 Codice di procedura civileart. 645 Codice di procedura civileart. 653 Codice di procedura civile
Precedenti: 654022-01, 653960-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Eccezione di prescrizione estintiva - Elementi costitutivi - Oneri dell'eccipiente - Contenuto - Indicazione della durata della prescrizione applicabile - Esclusione - Fattispecie. 59 <!-- pag. 60 --> Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).
Cass. civ. n. 25119/2025Sez. 3Rv. 676432-01
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2938 Codice civileart. 2947 Codice civile
Precedenti: 676141-01, 662611-01, 556223-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - AVVERAMENTO - IN GENERE Eccezione di avveramento della condizione risolutiva - Mancato avveramento condizione sospensiva - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.
L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).
Cass. civ. n. 24860/2025Sez. 2Rv. 675817-01
Riguarda ancheart. 1353 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 661486-01, 613795-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") Limiti oggettivi del giudicato - Estensione - Situazione di fatto esistente al momento della decisione - Conseguenze - Fatti sopravvenuti alla relativa formazione - Rilevabilità.
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
Cass. civ. n. 24432/2025Sez. 2Rv. 676243-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 101 Codice di procedura civile
Precedenti: 650665-01
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Azione revocatoria ordinaria - Modifica dell’entità e della fonte del credito legittimante - Mutatio libelli - Esclusione - Fondamento. · RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO In genere.
Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.
Cass. civ. n. 24003/2025Sez. 3Rv. 676130-01
Riguarda ancheart. 163 Codice di procedura civileart. 183 Codice di procedura civileart. 2901 Codice civile
Precedenti: 669490-01, 635536-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Violazione di diritti reali - Domanda di risarcimento in forma specifica - Materiale impossibilità - Attribuzione del risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di tutela dei diritti reali, il giudice, in ipotesi di materiale impossibilità di porre in essere la reintegrazione in forma specifica richiesta dal danneggiato, può disporre d'ufficio il risarcimento per equivalente, in quanto la domanda di risarcimento in forma specifica comprende quella di risarcimento per equivalente, sicché la proposizione della prima contiene implicitamente anche quest'ultima.
Cass. civ. n. 23877/2025Sez. 3Rv. 676208-01
Riguarda ancheart. 2058 Codice civile
Precedenti: 667300-01, 661094-01, 673892-01, 668582-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Nullità cosiddette "protettive" - Rilievo officioso - Possibilità - Fondamento.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Cass. civ. n. 23843/2025Sez. 1Rv. 675929-01
Riguarda ancheart. 3 Costituzioneart. 41 Costituzioneart. 1418 Codice civileart. 1421 Codice civileart. 99 Codice di procedura civile
Precedenti: 633503-01
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danni - Contestuale indebita richiesta di restituzione del doppio della caparra versata - Pronuncia di accoglimento della domanda di risoluzione - Conseguenze - Condanna alla restituzione della sola caparra confirmatoria - Configurabilità - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra indebitamente cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere la somma versata.
Cass. civ. n. 23838/2025Sez. 2Rv. 676020-01
Riguarda ancheart. 1385 Codice civileart. 1453 Codice civile
Precedenti: 648231-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).