Art. 2233 c.c.
Compenso
[1]Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
[2]In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
[3]((Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali)).
Testo vigente dal 12 agosto 2006, tuttora in vigore · versione 200 su Normattiva