Art. 2234 c.c.
Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva