Art. 2235 c.c.
Divieto di ritenzione
Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva