Art. 2237 c.c.
Recesso
[1]Il cliente puo' recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
[2]Il prestatore d'opera puo' recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
[3]Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva