Art. 2238 c.c.
Rinvio
[1]Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita' organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
[2]In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva