Art. 2242 c.c.
Vitto, alloggio e assistenza
[1]Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica.
[2]Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva