Art. 2244 c.c.
Recesso
[1]Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.
[2]Il periodo di preavviso non puo' essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianita' di servizio e' superiore a due anni, a quindici giorni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva