Art. 2245 c.c.
Indennita' di anzianita'
[1]In caso di cessazione del contratto e' dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
[2]L'ammontare dell'indennita' e' determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
[3]Se gli usi lo stabiliscono, l'indennita' e' dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva